Collegio Geometri Avellino news
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Avvisi e Comunicazioni Collegio e Presidente
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Buongiorno a tutti vi invio la risposta delle cassa in merito alla compensazione dei crediti maturati nei singoli cassetti fiscali ed utilizzabili per il pagamento dei contributi previdenziali
Buon pomeriggio presidente
I crediti maturati possono essere utilizzati per pagare i contributi cassa sia correnti che pregressi. Gli uffici sono a disposizione per guidare gli iscritti nella compilazione del quadro del modello f24 di nostra competenza
Il credito utilizzabile è tutto quello riconosciuto per ogni anno in cui avviene il pagamento
Ad esempio, se il geometra ha maturato con il super bonus un credito di euro 50.000, potrà disporre ogni anno di una somma compensabile di euro 10.000.
Grazie infinite
SUPERBONUS 110% E INAPPLICABILITA’ DELLA RITENUTA SUI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI PER IL VISTO DI CONFORMITA'
 
Con riferimento ai professionisti, l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa».Detta ritenuta non trova applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito d’imposta in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento”.
Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella super circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus 110% e all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.
Questa delucidazione è contenuta nel paragrafo 6.2.1 avente ad oggetto l'applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità.
BONUS EDILIZI E REATO DI FALSE ATTESTAZIONI DEL TECNICO ASSEVERATORE
La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un vademecum avente a oggetto “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.
L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all’art. 119, comma 13 bis-1 del Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34) la nuova fattispecie incriminatrice di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”.
La disposizione in esame prevede che:
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).
LE RACCOMANDAZIONI. Di seguito riportiamo il capitolo 5 “Raccomandazioni” del vademecum, tenendo presente che il punto 3 è in corso di approfondimenti.
"Si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale:
1. Si attenga scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” (Decreto MISE 6 agosto 2020) per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
2. Rediga l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui al punto 1;
3. Compili ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso;
4. Si astenga dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
5. Nell’esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili o parametrabili ad un riferimento certo) applichi le norme tecniche e giuridiche rilevati in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema;
6. Di aggiornarsi costantemente su novità legislative, regolamentari, nonché sulle prassi e interpretazioni qualificate della giurisprudenza, della P.A. e dell’amministrazione finanziaria;
7. Di non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
8. Di astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista;
9. Di rispettare norme di legge e di regolamento, prassi amministrative, codice deontologico professionale."
 
IN ALLEGATO il vademecum della RPT.