Collegio Geometri Avellino news
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Superbonus 110%: la nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate questa volta si trova a dover rispondere ad un contribuente che intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile costituito da un'unità accatastata alla categoria catastale C/2 (pertinenza di un'abitazione categoria catastale A/3) ed un fabbricato collabente accatastato come F/2. L'intervento che intende effettuare consiste nella demolizione e ricostruzione dell'unità C/2 e parte dell'unità F/2, al fine di realizzare un unico immobile di categoria A/3 (con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi).

La domanda del contribuente (neanche a dirlo): è possibile beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per gli interventi antisismici sugli immobili di categoria C/2 ed F/2?
La ristrutturazione edilizia dopo il Decreto Semplificazioni
Dopo aver chiarito i presupposti normativi previsti dal Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
In particolare, dopo le modifiche del decreto Semplificazioni, tra le altre cose, è cambiata la definizione di ristrutturazione edilizia, contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia:
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".
Superbonus e ristrutturazione edilizia
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione del 110% spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, così come descritta dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n.
380/2001, nell’ultima versione modificata dal Decreto Semplificazioni.
Superbonus e unità collabenti
In merito, poi, alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto fabbricati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti"), l’Agenzia sottolinea che ciò è espressamente previsto al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio il quale rimanda agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013.
Inoltre, relativamente alle detrazioni disciplinate negli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, la circolare n. 19/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Fonte : lavoripubblici.it
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Pertanto qualora si voglia avere specifici chiarimenti in merito, si invitano gli iscritti a formulare quesito, mediante apposito modulo, da scarica e compilare digitalmente.
     Il modulo contenente il quesito richiesto va inviato entro il 28 gennaio prossimo, al seguente indirizzo mail: [email protected]  
Forwarded from Carmine T
Gentili colleghi buongiorno…………al fine di poter divulgare nel più breve tempo possibile agli iscritti, notizie, eventi, seminari e qualsiasi altre note inerenti la nostra professione, siete pregati di comunicare a codesto Collegio un vostro indirizzo email (non pec) finalizzato all’aggiornamento della mailing list.
Per l’inoltro di quanto richiesto, si prega di utilizzare l’indirizzo email [email protected], con la cortesia di riportare all’interno della email le vostre generalità, onde procedere correttamente all’aggiornamento della banca dati.
Saluti, Collegio Geometri AVELLINO - Carmine TEODOSIO.
Gentili Colleghi,
Al fine di poter meglio portare le nostre istanze ai tavoli tecnici per la modifica del DPR 380 e la conseguente disciplina delle costruzioni, nel più breve tempo possibile il collegio intende realizzare un gruppo di lavoro tra gli iscritti che si occupano in maniera quasi esclusiva di edilizia, urbanistica e sismica, chi ritiene di dare una mano e per poterci vedere anche in videoconferenza può inviare la propria disponibilità alla seguente mail: [email protected],
Per l’inoltro di quanto richiesto, si prega di utilizzare l’indirizzo email [email protected], con la cortesia di riportare all’interno della email le vostre generalità, onde procedere correttamente all’aggiornamento della banca dati. Entro non oltre martedì 26 Gennaio 2021 alle ore 13.
Con Cordialità Collegio Geometri AVELLINO - Antonio Santosuosso
Forwarded from Collegio Geometri Avellino news (Antonio Santosuosso)
Gentili Colleghi,
Al fine di poter meglio portare le nostre istanze ai tavoli tecnici per la modifica del DPR 380 e la conseguente disciplina delle costruzioni, nel più breve tempo possibile il collegio intende realizzare un gruppo di lavoro tra gli iscritti che si occupano in maniera quasi esclusiva di edilizia, urbanistica e sismica, chi ritiene di dare una mano e per poterci vedere anche in videoconferenza può inviare la propria disponibilità alla seguente mail: [email protected],
Per l’inoltro di quanto richiesto, si prega di utilizzare l’indirizzo email [email protected], con la cortesia di riportare all’interno della email le vostre generalità, onde procedere correttamente all’aggiornamento della banca dati. Entro non oltre martedì 26 Gennaio 2021 alle ore 13.
Con Cordialità Collegio Geometri AVELLINO - Antonio Santosuosso
Ancora posti disponibili per il seminario di domani Giovedì 21 Gennaio 2021 ore 15,30 vi aspetto un abbraccio Antonio Santosuosso
Buon pomeriggio stiamo iniziando il webinair chi volesse lo può seguire